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Sulla natura acceleratoria del termine del 30 settembre 2027 stabilito per l’efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive

Consiglio di Stato, sez. VII, 20 maggio 2026, n. 4017

16 GIUGNO 2026

Art. 49 TFUE – Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Bolkestein) – Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – artt. 3 e 4 l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”); art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 16 settembre 2024, n. 131 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”); artt. 37, 18 reg. per la navigazione marittima e 1161 cod. nav.

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 l. n. 118/2022, il termine massimo di legge per la proroga dei rapporti in essere (30 settembre 2027) non può giammai essere invocato al fine di paralizzare l’assegnazione di una concessione all’esito di una procedura di gara che la P.A. abbia avviato prima del 30 giugno 2027 e concluso in epoca tale da consentirle di instaurare il nuovo regime concorrenziale dell’utilizzo del demanio marittimo per scopi turistico-ricreativi in anticipo rispetto alla scadenza ultima dei rapporti preesistenti, fissata ex lege al 30 settembre 2027.
 
Deve escludersi che il termine in parola [30 settembre 2027] sia dilatorio, avendo invece esso natura di termine acceleratorio, in funzione del rispetto dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in quanto posto a presidio della certezza dei tempi di siffatta azione: per come finora configurato, esso riflette il bilanciamento tra l’interesse pubblico primario all’attuazione degli assetti concorrenziali nel settore di cui si discute, perseguito dalla l. n. 118/2022, sulla base della ratio espressa dall’art. 1 di questa norma e la tutela dei preesistenti rapporti.
 
Il dato normativo per cui la data del 30 settembre 2027 è un termine massimo e la P.A. è tenuta a bandire le gare almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio e, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, “in ogni caso entro il 30 giugno 2027”, unitamente ai principi rivenienti dalla sentenza Cons. Stato, sez. IV, n. 4480/2024, depongono in modo univoco nel senso che la regola a cui i Comuni devono ispirare la propria azione è quella di esperire senza indugi le procedure di gara e concluderle il prima possibile, mentre l’utilizzo dei termini massimi (sia quello del 30 giugno 2027, sia quello del 30 settembre 2027) costituisce l’eccezione.

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