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Tar Lazio: cause di esclusione e mancato pagamento dell'energia elettrica

19 GIUGNO 2026

Con la sentenza n. 9683 del 26 maggio 2026, il TAR per il Lazio, sezione di Roma, stabilisce l'annullamento del provvedimento con cui un Comune aveva escluso una società dalla procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di un impianto sportivo comunale; in particolare, viene considerato illegittimo il passaggio del capitolato in cui la clausola "che non possiede situazioni debitorie non concordate attraverso rateizzazioni nei confronti del Comune" (contenuta nel modello di domanda) viene interpretata come causa di esclusione automatica anche per crediti che afferiscono ad obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale (nel caso specifico, infatti, il Comune identificava, quale ragione ostativa alla partecipazione della ricorrente all’avviso, la sussistenza di debiti per forniture di energia elettrica non saldate da quest’ultima in relazione ad un diverso impianto sportivo comunale già dalla stessa gestito).

Secondo il TAR, dalla lettura dell’avviso predisposto dall’amministrazione emerge con chiarezza la netta distinzione operata tra i requisiti di ordine generale e i requisiti di carattere speciale, cosicchè, con riferimento ai primi, “deve operare in forma assoluta e rigorosa il principio di tassatività disposto dall’art. 10, comma 2, del codice, con conseguente, automatica, invalidità di ogni altra clausola dell’avviso che contenga cause di esclusione non contemplate da quelle enucleate agli artt. 94 e 95 del codice”.
 
Ciò premesso, i giudici chiariscono che la pretesa secondo cui il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica (costituente senza alcun dubbio un’obbligazione pecuniaria di natura civilistica discendente dal contratto di somministrazione di energia elettrica) rientri nel novero delle “imposte, tasse o contributi previdenziali la cui grave violazione definitivamente accertata costituisce causa di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023” è una conclusione non corretta, per cui l'amministrazione ha errato a qualificare tale inadempimento come riferito ad un requisito di ordine generale e, segnatamente, del requisito stabilito e disciplinato dall’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, considerato che quando la norma parla di “imposte, tasse e contributi previdenziali” deve intendersi riferirsi a “prestazioni patrimoniali dal novero delle quali esorbita il pagamento di corrispettivi costituente adempimento di obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale”.

Il testo della sentenza