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Consiglio di Stato: esclusione per omesso versamento della Tari

22 GIUGNO 2026

Nella sentenza n. 4230 del 26 maggio 2026 il Consiglio di Stato, nel respingere l'appello di un operatore economico, conferma la legittimità dell'esclusione operata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 94, c. 6, del Codice appalti (“violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”), avendo rilevato che il ricorrente aveva omesso il pagamento della TARI in favore del Comune, il quale aveva anche emesso, al riguardo, un avviso di accertamento.

Il Consiglio di Stato ritiene irrilevanti le osservazioni della società appellante, la quale afferma di non avere inizialmente avuto regolare notifica dell’avviso di accertamento (nonché dei prodromici solleciti di pagamento), ma risulta che abbia poi richiesto la rateizzazione degli importi, il che è incompatibile con l’affermazione di non avere ricevuto la notificazione dell’atto e, comunque, implica la conoscenza dello stesso; in particolare, l’aver richiesto la rateizzazione del debito non incide in alcun modo sulla definitività dell’atto, che consegue invece alla circostanza che la pretesa tributaria sia stata consacrata “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1, allegato II.10, d.lgs. 36/2023), come peraltro già rilevato in altra sentenza dello stesso Consiglio di Stato (“non avendo l'istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l'inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” - sent. n. 7378 del 3/9/2024). Irrilevante è anche, secondo i giudici, l'avvenuto deposito da parte della società di un ricorso tributario volto a contestare l’invalidità e/o l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, trattandosi di ricorso manifestamente tardivo, essendo proposto ampiamente oltre il termine di 60 giorni dalla data della legale conoscenza dell’atto impositivo: diversamente, “sarebbe sufficiente la proposizione di un ricorso purchessia, lamentando l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, e dunque la sua non sanabilità (tesi che l’appellante propone nell’odierno giudizio), per eludere la portata precettiva dell’art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36/2023, e relativo art. 1.1, allegato II.10, e ritenere dunque che la pretesa tributaria non sia ancora definitiva”, il che contrasta con i fondamentali principi di fiducia, collaborazione e buona fede posti a base delle procedure concorsuali (art. 2 e ss., d.lgs. n. 36/2023).

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