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Consiglio di Stato: brevetto industriale e accesso agli atti di gara

23 GIUGNO 2026

Nella sentenza n. 4428 del 3 giugno 2026 il Consiglio di Stato accoglie l'appello di un operatore economico contro il comportamento di una stazione appaltante la quale, avendo ravvisato la presenza di un brevetto d’invenzione industriale, non ha giustificato la mancata ostensione dell’offerta tecnica e degli atti relativi al sub-procedimento di anomalia dell’offerta con la sussistenza di veri e propri segreti tecnici o commerciali, limitandosi a mettere a disposizione dell’appellante l’offerta tecnica oscurata dalla stessa controinteressata, senza compiere alcuna autonoma valutazione al riguardo: i giudici rilevano che l’esistenza di un brevetto d’invenzione industriale non implica, ma anzi esclude, la configurabilità del segreto, in quanto, ai fini della domanda di concessione del brevetto, l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51, comma 2, d.lgs. 30/2005) e i fascicoli dei brevetti normalmente sono liberamente consultabili (art. 186, d.lgs. 30/2005).

Il Consiglio di Stato afferma inoltre che neppure l’evocazione, da parte della stazione appaltante, di generici aspetti relativi alla “declinazione applicativa, organizzativa e operativa” del metodo brevettato “sono idonei a costituire un segreto tecnico tutelato dalla legge, anche perché, essendo appunto il metodo in questione protetto da brevetto, il suo utilizzo sarebbe comunque precluso a qualsiasi altro operatore economico”.
Non essendo quindi dimostrata la sussistenza di veri e propri segreti privati da tutelare, la stazione appaltante deve permettere l’accesso sia all’offerta tecnica che agli atti del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, restando ferma la possibilità di individuare, sulla base di motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, singoli elementi della documentazione richiesta che contengano informazioni effettivamente qualificabili come segreti tecnici o commerciali, adottando in tal caso le opportune determinazioni al fine di bilanciare le esigenze di riservatezza e il diritto alla tutela giurisdizionale, fornendo poi analitica motivazione, previa attivazione del contraddittorio tra le parti interessate, dell’intero iter procedimentale seguito.