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Consiglio di Stato: applicazione del principio di equivalenza

24 GIUGNO 2026

Nella sentenza n. 4508 del 5 giugno 2026 il Consiglio di Stato, respingendo l'appello, conferma la legittimità dell'operato di una Unione di Comuni in merito alla gara per l’affidamento della fornitura e posa di un nuovo tappeto sciatori presso un Comune, con particolare riferimento all'applicazione del principio di equivalenza, che “attribuisce la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica, e dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità”: sulla base di tali principi, i giudici osservano che l’equivalenza presuppone “la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte”, da cui deriva, sul piano applicativo, che la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza “non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte”.

In sostanza, precisa il Consiglio di Stato, l’equivalenza “presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto con le specifiche tecniche, sulla base di un criterio di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte”.
 
Inoltre, fermo restando che è onere dell’offerente indicare l’equivalenza funzionale dei prodotti, i giudici precisano che il principio di equivalenza “ha un carattere etero-integrativo, idoneo a trovare applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o dalla domanda del concorrente” e che in sede di gara le valutazioni della stazione appaltante in ordine alla equivalenza o meno del prodotto offerto “sono espressioni di ampia discrezionalità tecnica e le relative censure, che investono il merito di tali valutazioni, sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l’ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o del travisamento dei fatti”.

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA