La responsabilità precontrattuale della P.A. nel project financing: profili risarcitori, limiti dell’aliunde perceptum e tutele indennitarie
La gestione delle procedure di partenariato pubblico-privato, e in particolare del project financing, rappresenta uno degli ambiti di maggiore complessità per le stazioni appaltanti, chiamate a coniugare programmazione, sostenibilità economica e tutela dell’affidamento degli operatori privati
3 LUGLIO 2026
La gestione delle procedure di partenariato pubblico-privato, e in particolare del project financing, rappresenta uno degli ambiti di maggiore complessità per le stazioni appaltanti, chiamate a coniugare programmazione, sostenibilità economica e tutela dell’affidamento degli operatori privati.
La complessità non attiene soltanto ai profili procedurali e alle sopravvenienze normative. Il procedimento, per sua natura articolato, può essere inciso anche da sopravvenienze fattuali idonee a imporre l’arresto dell’iter, ponendo l’Amministrazione di fronte alla necessità di contemperare l’interesse pubblico con la tutela dell’operatore economico che abbia già sostenuto costi per la strutturazione della proposta e per la partecipazione alla procedura.
La recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 giugno 2026, n. 4855, offre l’occasione per esaminare un principio centrale del diritto amministrativo contemporaneo: la distinzione tra legittimità del provvedimento di ritiro e responsabilità da comportamento dell’ente procedente. Come emerge dalla decisione, l’esercizio, pur legittimo, del potere di revoca non esclude conseguenze risarcitorie quando la condotta procedimentale dell’Amministrazione, caratterizzata da silenzi, ritardi o richieste contraddittorie, abbia leso l’affidamento del privato in violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
La sentenza offre inoltre indicazioni di rilievo in ordine ai limiti della liquidazione del danno da responsabilità precontrattuale, all’inapplicabilità dell’istituto dell’aliunde perceptum al mero danno emergente e alla perimetrazione della tutela indennitaria prevista dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 per gli atti a effetti instabili.
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