La rilevanza del ruolo del progettista ai fini del conflitto di interessi
TAR Campania, sede di Napoli, sez. I, sentenza 9 giugno 2026, n. 3647
13 LUGLIO 2026
“(…) la fase di progettazione, pur temporalmente antecedente quella di acquisizione e valutazione delle offerte, costituisce il momento genetico in cui si cristallizzano i fabbisogni della Stazione appaltante e le specifiche tecniche della gara.
(…) non pare possibile dubitare che nel caso di specie la parentela – OMISSIS – tra il legale rappresentante della società ricorrente e il capo progettista – OMISSIS – integrasse una situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi del citato art. 16 d.lgs. n. 36 del 2023. (…) la partecipazione del – OMISSIS – quale capo progettista – alla stesura del progetto esecutivo ha comunque oggettivamente determinato, in potenziale vantaggio della – OMISSIS –, una condizione di possibile asimmetria informativa, ponendo tale operatore economico, di conseguenza, in una situazione di potenziale supremazia conoscitiva rispetto agli altri competitori, e così alterando la parità delle armi nella ricerca della formulazione della migliore offerta.
(…) essendo la circostanza del legame parentale emersa solo a seguito dell’anonima segnalazione, in una fase procedimentale ormai avanzata (con le offerte già valutate e la graduatoria provvisoria già stilata), l’espulsione dell’operatore costituiva l’unica misura proporzionata possibile per emendare il vulnus alla concorrenza, non potendo certo essere rimedio idoneo l’astensione del progettista, che aveva già operato, quando, oltretutto, anche le successive offerte erano poi state, infine, già presentate e valutate”.
LEGGI QUI L'ARTICOLO INTEGRALE