Consiglio di Stato: requisiti di partecipazione e di esecuzione
20 LUGLIO 2026
Nella sentenza n. 4951 del 22 giugno 2026 il Consiglio di Stato precisa, in merito alla gara di un Comune per l’affidamento del servizio di gestione di un progetto SAI, che i requisiti che attengono alla fase esecutiva della gara non sono, di norma, necessari per la partecipazione, salvo che la lex specialis intenda considerarli come tali, ovvero li consideri ai fini dell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica: sul punto è intervenuta la Corte di giustizia UE (n. 428/2021), che ha chiarito come “l'attrazione di una specifica capacità prestazionale nell'alveo dei requisiti di partecipazione, sebbene inerente stricto sensu alle concrete modalità di svolgimento della futura attività contrattuale, dunque dell'offerta, ben può essere giustificata dal rafforzamento dell'esigenza per la stazione appaltante di assicurarsi, a monte, che coloro che partecipano alla gara dimostrino di poter essere nelle condizioni di svolgere determinate prestazioni richiedenti caratteristiche operative peculiari”; tale esigenza è tuttavia controbilanciata dal principio secondo cui “il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto sin dalla presentazione della loro offerta può costituire un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza”.
Ciò premesso, i giudici affermano che è indubbio che la regolazione dei requisiti vada rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che se determinati requisiti, sia pure attinenti la fase prestazionale, siano richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio, mentre se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario.
E' quindi la lex specialis che deve individuare i requisiti la cui mancanza determina l'esclusione dalla gara, salve le ipotesi in cui tale lex specialis debba intendersi etero-integrata con riferimento ai requisiti considerati essenziali da parte della normativa in materia.
Alle stesse conclusioni si perviene in merito all’attribuzione dei punteggi previsti dalla lex specialis di gara con riferimento al possesso di determinati requisiti: deve infatti procedersi all’eterointegrazione della stessa nelle ipotesi in cui si individui una vera e propria “lacuna” nella disciplina di gara, la quale abbia omesso di prevedere elementi considerati come obbligatori dall’ordinamento giuridico, “non potendo invocarsi la tutela dell’affidamento, che è temperata, nella sua portata e nelle sue conseguenze, dal principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, il quale è tenuto a conoscere la normativa di riferimento del settore della gara a cui partecipa”.
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