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Consiglio di Stato: subappalto delle lavorazioni e subappalto qualificatorio

21 LUGLIO 2026

Nella sentenza n. 4847 del 17 giugno 2026 il Consiglio di Stato, giudicando in merito all'esclusione di un operatore economico dalla gara di un Comune, ricorda che nell’assetto normativo delineato dal d.lgs. 36/2023:

- ferma restando la frazionabilità dell’avvalimento tra più imprese ausiliarie (ex art. 104, comma 1 del Codice), è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall’offerente (art. 104, comma 11);
- analogamente, l’art. 119, in tema di subappalto, consente alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario (comma 2), potendo per il resto gli operatori economici ricorrere al subappalto purché “il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria” (comma 4, lett. b);
- l’art. 119 non contiene alcuna disposizione analoga al previgente art. 105, comma 5, mentre vieta di dare in subappalto l’integrale esecuzione delle lavorazioni affidate e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (comma 1), senza introdurre altri limiti o divieti;
- l’art. 2 dell’allegato II.12 si limita a stabilire che ciascuna impresa acquisisce individualmente la propria qualificazione SOA.
 
I giudici precisano che quest'ultimo principio “non è incompatibile con la facoltà di un’impresa di fare affidamento sulle capacità altrui per la partecipazione ad una gara, né da esso è dato evincere un divieto di soddisfare il requisito di qualificazione per una determinata categoria di opere attraverso il cumulo dei requisiti di più operatori”, per cui qualora il Comune, quale stazione appaltante, avesse voluto limitare il ricorso al subappalto qualificatorio per le categorie specialistiche, “ne avrebbe dovuto chiaramente indicare i limiti nei documenti di gara, non potendo in alcun modo desumersi tali limiti dalla normativa vigente, né potendo perciò operare alcuna forma di eterointegrazione del disciplinare di gara”.

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