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Appalti e affidamento incolpevole nella legittimità del provvedimento: sì al risarcimento del danno

Risarcibile il danno da mancata aggiudicazione di un altro lotto per “vincolo di aggiudicazione”: il Consiglio di Stato esclude l’interruzione del nesso causale ex art. 1227 c.c. (Sez. V, sent. 4923/2026)

22 LUGLIO 2026

In materia di appalti pubblici, la responsabilità risarcitoria della stazione appaltante per lesione dell’affidamento incolpevole, derivante dall’annullamento giurisdizionale di un’aggiudicazione favorevole, sussiste anche quando il pregiudizio si concretizza nella mancata aggiudicazione di un diverso lotto di gara a causa di un “vincolo di aggiudicazione”. In tale contesto, l’omessa impugnazione, da parte dell’originario aggiudicatario, del provvedimento di affidamento del diverso lotto ad altro concorrente non costituisce un fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità ai sensi dell’art. 1227 c.c., qualora tale impugnazione fosse processualmente inammissibile o comunque non esigibile secondo l’ordinaria diligenza.

 
L’affidamento del privato si considera incolpevole anche in pendenza del giudizio di annullamento promosso dal terzo, se l’efficacia del provvedimento favorevole imponeva al beneficiario di darvi esecuzione.
 
Il danno risarcibile comprende sia il lucro cessante per la mancata esecuzione del contratto relativo al lotto che si sarebbe legittimamente ottenuto, sia il danno emergente per le spese inutilmente sostenute in esecuzione del contratto relativo al lotto illegittimamente aggiudicato e poi annullato.
 
Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 19 giugno 2026, n. 4923.

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