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Consiglio di Stato: anomalia dell'offerta e proroga del termine per le spiegazioni

23 LUGLIO 2026

Nella sentenza n. 4666 del 10 giugno 2026 il Consiglio di Stato si esprime in merito al termine di cui all’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti, con la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnano “a tal fine un termine non superiore a quindici giorni”, precisando che tale termine non è qualificato dalla norma come perentorio e, per tale ragione nonché per la mancata correlata previsione di apposite sanzioni in caso di sua violazione, esso va reputato ordinatorio, per cui il relativo superamento non determina l’illegittimità dell’atto.

Più in particolare, i giudici affermano che si tratta di un termine “acceleratorio”, cioè “finalizzato a superare la parvenza di anomalia nel minor tempo possibile”, per cui esso deve essere rispettato dalla stazione appaltante quando formula, per la prima volta, la richiesta di “spiegazioni”, avendo essa “ampia discrezionalità nel fissarne la durata nei confronti dell’operatore economico, senza tuttavia poter superare quella massima di legge”.
Per tali motivi, il termine in oggetto è da ritenersi prorogabile su richiesta dell’operatore economico e tale richiesta è discrezionalmente valutabile dalla stazione appaltante, la quale non è tenuta a concedere eventuali proroghe richieste o a prendere in considerazione documentazione presentata oltre i quindici giorni, fermo restando che il suo potere è del tutto discrezionale, potendo estendere il termine “in considerazione della complessità dell’istruttoria, qualora ritenga che ciò possa contribuire a una più completa verifica dell’affidabilità e della congruità dell’offerta”, con la finalità di “contemperare l’interesse a un’aggiudicazione tempestiva con quello di assicurare una valutazione approfondita e sostanzialmente corretta delle offerte, senza che ciò valga a configurare un diritto dell’operatore economico a dilazioni o a un’estensione del termine massimo”.

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