La sottostima dei costi della manodopera non incide automaticamente sul prezzo offerto dall’operatore
Analisi della sentenza del TAR Lazio (Sez. II), n. 11448/2026
27 LUGLIO 2026
La sentenza in esame trae origine dall’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione della procedura indetta da Consip S.p.A. per l’affidamento, in favore dell’Istat, del servizio di interviste in modalità Cati/Cawi (interviste telefoniche assistite da pc e tramite questionario via web) in merito al sentiment sulle riforme della P.A. e sulla verifica del buon esito delle procedure amministrative.
La procedura, finanziata nell’ambito del PNRR – Progetto “Progettazione ed implementazione di un sistema integrato di rilevazioni ed elaborazioni statistiche a supporto delle azioni di semplificazione della PA” – veniva aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 75 punti per la qualità e 25 per il prezzo.
All’esito della valutazione delle offerte, le società ricorrenti, partecipanti alla gara in ATI, si collocavano al secondo posto della graduatoria e proponevano ricorso dinanzi al TAR del Lazio, sostenendo, da un lato, la sussistenza in capo all’aggiudicataria di un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione di dichiarazioni ritenute false o erronee circa la disponibilità del contact center destinato all’esecuzione della commessa e del personale impiegato; dall’altro, contestavano la correttezza della valutazione dell’offerta economica dell’aggiudicataria, lamentando la sottostima della performance degli intervistatori – e, conseguentemente, del costo della manodopera.