Equivalenza dei CCNL e tutela sociale negli appalti pubblici
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 13.07.2026 n. 5575
3 AGOSTO 2026
La controversia trae origine dalla procedura aperta indetta dal Comune di Maglie per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale, nell’ambito della quale la legge di gara individuava, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, il CCNL Cooperative Sociali quale contratto collettivo di riferimento per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
L’operatore economico risultato aggiudicatario aveva tuttavia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo, ossia il CCNL ANINSEI, sostenendone l’equivalenza rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e impegnandosi, ove necessario, a colmare eventuali differenze retributive mediante il riconoscimento di un superminimo individuale.
L’aggiudicazione veniva successivamente impugnata dal concorrente secondo classificato, il quale contestava la legittimità della verifica svolta dalla stazione appaltante in ordine all’equivalenza tra i due contratti collettivi, ritenendo che il CCNL applicato dall’aggiudicatario non garantisse tutele economiche e normative equivalenti a quelle assicurate dal contratto individuato dalla lex specialis.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione poste a fondamento del giudizio di equivalenza effettuato.
Avverso tale decisione proponeva appello l’operatore aggiudicatario, sostenendo, da un lato, che l’equivalenza economica dovesse ritenersi soddisfatta anche mediante il riconoscimento di un superminimo idoneo a colmare le differenze retributive tra i due CCNL e, dall’altro, che il giudizio di equivalenza normativa fosse stato condotto dal giudice di primo grado sulla base di parametri non conformi ai criteri delineati dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023.
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