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COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI NON AVVALERSI DELLO STRALCIO DEI CARICHI FINO A MILLE EURO

Pratica

  • 8 MARZO 2023

    La Legge di Bilancio 2023-2025 (Legge n. 197/2022), ha previsto l’annullamento dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate relativi a crediti esigibili, iscritti a ruoli nel periodo dal 2000 al 2015, di importo residuo fino a mille euro. Le specifiche disposizioni, inizialmente indicate all’art. 1, comma da 222 e seguenti della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025), riservavano agli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la possibilità di stralciare i propri crediti affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione, esclusivamente con riferimento alle somme relative a sanzioni ed interessi, compresi gli interessi di mora. Peraltro, se questi enti non intendevano avvalersi di tale annullamento parziale, erano tenuti a trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione via pec entro lo scorso 31 gennaio,  la delibera di Consiglio Comunale con cui l’ente aveva assunto tale decisione. Con le modifiche apportate dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022, come convertito con Legge n. 14/2023, oltre a differire il termine al 31 marzo, il legislatore consente ai Comuni di procedere con lo stralcio integrale dei propri crediti affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione. Pertanto, in conformità alle nuove norme, i Comuni possono: 1. non aderire all’annullamento automatico dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate come disciplinato dall’art. 1, dal comma 222 e seguenti della Legge n. 197/2022, a causa del potenziale impatto negativo sul bilancio dell’ente, derivante dall’applicazione di detto provvedimento, che porterebbe all’annullamento di crediti non ancora prescritti; OPPURE 2. aderire allo stralcio integrale, come disciplinato dal comma 229-bis della Legge n. 197/2022 e s.m.i., indicando le opportune motivazioni. La delibera deve essere trasmessa ad Agenzia Entrate, esclusivamente tramite l’indirizzo pec: comma229-bis@pec.agenziariscossione.gov.it, e deve, altresì, essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

  • 15 FEBBRAIO 2023

    ad opera del D.L. n. 198/2022 (decreto Milleproroghe) è stato posticipato il termine del 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023, per i Comuni che non intendono avvalersi della facoltà di stralcio parziale delle carelle affidate ad ADER. Pertanto, si è provveduto ad aggiornare la relativa pratica che propone la modulistica utile per procedere in tal senso.

  • 9 GENNAIO 2023

    ad opera dell’art. 1, comma 222 e seguenti della legge n. 197/2022 è stato previsto l’annullamento parziale automatico dei carichi dei crediti iscritti a ruolo ed affidati dai Comuni ad Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Poiché tale procedura può generare problemi agli equilibri di bilancio degli enti locali, il comma 229 ha fornito la possibilità di non avvalersi di detto provvedimento. Tuttavia, per potersi avvalere di tale facoltà, il comma 229 ha stabilito una specifica procedura con comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro i l 31 gennaio p.v. La pratica proposta, oltre a contenere una relazione illustrativa, utile al responsabile del servizio per comprendere la procedura da attivare, riporta tutta la documentazione necessaria per procedere con la comunicazione ad Agenzia Entrate entro il 31 gennaio 2023.

L'ESPERTO RISPONDE

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