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Detrazione spettante agli IACP

30 GENNAIO 2020

Gli alloggi posseduti dallo I.A.C.P.  si possono distinguere a seconda che siano regolarmente assegnati o non assegnati, spettando a ciascuna delle due categorie un diverso regime contributivo. In particolare, mentre gli alloggi – regolarmente – assegnati godono della riduzione di imposta prevista dai commi 2 e 2-bis dell’art. 8 d.lgs. n. 504/1992, quelli non assegnati soggiacciono all’applicazione dell’aliquota ordinaria e non possono godere di trattamenti agevolativi, a meno che non siano stati dichiarati, con accertamento formale dell’ufficio tecnico comunale, inagibili o inabitabili, nel qual caso la detta aliquota si riduce del 50%; il tutto tenendo conto che solo a partire dal 1 gennaio 2008, per effetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, d.l. n. 93 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati potevano godere della totale esenzione dall’Ici), l’istituto avrebbe dovuto specificare quali immobili potessero beneficiare della detrazione fiscale. Tuttavia, esiste una presunzione iuris tantum secondo cui gli alloggi dello I.A.C.P. siano gestiti in conformità alla legge e, quindi, siano regolarmente assegnati; grava sull’ente impositore l’onere di fornire la prova contraria; in assenza di tale prova, trova applicazione la norma agevolativa(vale a dire, la detrazione fiscale

In quest’ottica, non può sostenersi che la detrazione spetti automaticamente ex lege, ma solo in difetto di prova, gravante sull’ente impositore, sulla irregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi.