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Eredi notifica collettiva e impersonale

10 FEBBRAIO 2020

È nullo per difetto di notifica l’avviso inviato presso il domicilio di uno solo degli eredi invece che collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto ai sensi dell’articolo 65 del DPR 600/73 che contiene una speciale disciplina circa le modalità con le quali il fisco può attivare la propria pretesa per le obbligazioni tributarie sorte prima della morte del dante causa.

Il medesimo art. 65, comma 4, stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che; almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2”.

Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:

1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, non sia stata effettuata;

2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.

Nel caso trattato nella sentenza l’atto inerente l’Ici era stato correttamente intestato alla collettività degli eredi; tuttavia era stato notificato presso il domicilio di uno solo di essi senza che l’ente fornisse alcuna prova sull’avvenuta notifica agli altri.