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Conversione in legge 77/2020 del dl rilancio 34/2020 – Di seguenti le modifiche di maggior rilievo per gli enti locali

24 LUGLIO 2020

Proroga al 30 settembre del temine di approvazione del bilancio

All’articolo 106  Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

3-bis. In  considerazione  delle  condizioni  di  incertezza  sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  le  parole:  «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30  settembre»,  la  parola: «contestuale» è soppressa e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del  2000  è  differito  al  30  settembre  2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28  ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e  al  16  novembre.  Per  l’esercizio  2021  il   termine   per   la deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all’articolo  151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021».

All’articolo 118 -ter (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria) .
Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Accertamenti con distanziamento emissione /notifica solo per agenzia entrate

All’articolo 157 dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

Esenzione IMU All’articolo 177:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni »;

al comma 2, le parole: « 74,90 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 76,55 milioni di euro »;

al comma 4, le parole: « 205,45 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 211,45 milioni di euro ».

Imposta di soggiorno

All’articolo 180:

  • al comma 1, le parole: « Nell’anno 2020 » sono soppresse e dopo le parole: « 100 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l’anno 2020 »;
  • al comma 2, le parole: « in sede Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza »;
  • al comma 3, capoverso 1-ter: al secondo periodo, le parole: « del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione »;
  • al terzo periodo, dopo le parole: « la sanzione amministrativa » sono inserite le seguenti: « pecuniaria del pagamento di una somma »;
  • al quarto periodo, le parole: « una sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione »;
  • al comma 4, le parole: « legge 21 giugno 2017, n. 196 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 21 giugno 2017, n. 96 », le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione », dopo le parole: « la sanzione amministrativa » sono inserite le seguenti: « pecuniaria del pagamento di una somma » e le parole: « una sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione ».

 

TOSAP E COSAP  ampliamento esenzione e proroga mercati

All’articolo 181:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis. 1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: « 4-bis. Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione ».