18 SETTEMBRE 2020
La Corte di Cassazione conferma l’assoggettabilità ad IVA della TIA 2 che non può pertanto essere oggetto di rimborso. La sentenza richiama le importanti pronunce della Cassazione a sezioni unite che hanno portato a dichiarare la TIA 2 come entrata corrispettiva e non tributaria che quindi comporta l’applicazione dell’Iva.