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Impianto eolico – rendita retroattiva sul valore contabile dopo l’istanza

11 GIUGNO 2019

Con l’attribuzione della rendita catastale al parco eolico,  nel periodo che precede la richiesta d’iscrizione in catasto l’imu va calcolata sulla base del criterio contabile anche se in bilancio è riportato un valore unitario complessivo. L’assenza di una distinta contabilizzazione dei singoli immobili e impianti che costituiscono il parco eolico non preclude l’applicazione del criterio contabile, purché sia chiara la distinzione dagli altri immobili eventualmente iscritti in bilancio estranei al compendio.

I giudici richiamano l’interpretazione della Corte per ribadire il principio secondo cui, per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, fino all’iscrizione con attribuzione di rendita, vale il criterio contabile sino a che la richiesta di accatastamento non viene formulata. Pertanto, dal momento in cui il proprietario fa la richiesta di iscrizione in catasto, pur continuando ad applicare ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una nuova situazione giuridica derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale. Ne deriva che, se l’istanza di accatastamento sia presentata in corso d’anno, per la frazione del periodo che precede la presentazione, essa non può sortire alcun effetto sulla determinazione della base imponibile in quanto, fino all’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita, opera il regime del valore contabile. Regime che peraltro non può ritenersi precluso neanche se in bilancio il parco eolico, pur non essendo scorporato nelle sue varie componenti, sia comunque distintamente contabilizzato rispetto ad altri immobili di categoria D.