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Prescrizione cartelle e tributi

26 SETTEMBRE 2020

La Corte si sofferma sulla modalità di individuazione del periodo di prescrizione dichiarando che per i tributi erariali quali IVA e IRPEF è previsto un termine di prescrizione ordinario decennale e non un termine più breve per il seguente principio di diritto:  Il principio di diritto richiamato dalla CTR va dunque integrato dai seguenti principi espressi da questa Corte, che si riferiscono alla durata della prescrizione dei crediti erariali: in tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c. c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c, in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 33266 del 2019; Cass. n. 2941 del 2007)

La svolta della Corte potrebbe trovare applicazione anche per i tributi locali avendo questi la stessa caratteristica invocata dall’organo giudicante e cioè l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni.