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TARI qualificazione di “zona” di espletamento del servizio ai fini delle riduzioni

8 OTTOBRE 2020

Con sentenza n. 17334 del 19 agosto 2020 la Corte di Cassazione chiarisce che la riduzione del 40% della Tari prevista dall’art. 1, comma 657, della Legge 147/2013, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona di tale territorio, purchè tale zona sia di significativa estensione, precisando che per “zona” non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un’area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l’assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi, zona che, pertanto, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio.