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Per il riconoscimento dei benefici fiscali sull’abitazione principale ai fini IMU è necessario che i coniugi abbiano residenza nella stessa unità immobiliare

12 OTTOBRE 2020

L’esenzione Imu sull’abitazione principale spetta soltanto a condizione che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano fissato la residenza anagrafica presso la stessa unità immobiliare. Se due coniugi risiedono in due Comuni diversi non hanno diritto al beneficio fiscale Imu sull’abitazione principale.

La normativa ICI non considerava il requisito di forma della residenza anagrafica ritenuto una presunzione relativa della dimora abituale nell’unità immobiliare, fino a prova contraria, non solo del contribuente ma anche della sua famiglia.

Con l’entrata in vigore dell’IMU, il requisito formale della residenza, dettato dal D.L. 201/2011 articolo 13 comma 2, diventa requisito essenziale, senza il quale non è possibile parlare di abitazione principale “ Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente “.

La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.

La dimora, invece, è il luogo in cui la persona abita o permane per un determinato periodo e in modo non abituale.

I giudici di Cassazione hanno formulato, già con la sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010, un importante principio di diritto in materia ICI (e di conseguenza in materia IMU) secondo il quale l’abitazione posseduta dal contribuente poteva essere ritenuta principale soltanto se nella stessa dimoravano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari.

Sussiste, secondo i giudici, un vincolo normativo esplicito nel ritenere abitazione principale l’immobile occupato dal soggetto passivo e dal suo nucleo e questo viene chiaramente riportato anche nelle recenti sentenze di Cassazione n° 3966/2020, 3966/2020, 21072/2019, 13812/2019, 5391/2019.

I giudici tributari della CTP di Lecce, invece, con sentenza  n. 945 del 15 luglio 2020, andando contro il consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l’uno dall’altro, consentendo loro di usufruire dell’esenzione Imu, ciascuno per la propria abitazione principale, affermando testualmente che:  “ mentre un tempo la famiglia era una struttura monolitica in cui tutti i componenti si ritrovavano e di fatto convivevano in un’unica abitazione, nell’attuale periodo storico è sempre più frequente l’eventualità di nuclei familiari che, pur rimanendo tali, sono caratterizzati dal fatto che alcuni dei componenti, per motivi di lavoro o di studio, giungono a dimorare in luoghi diversi. Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto ” .

La Cassazione, con l’ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020, in merito al riconoscimento dei benefici fiscali sull’abitazione principale ai fini IMU, ha confermato definitivamente la posizione di rigore secondo la quale, per ottenere il riconoscimento dell’agevolazione sull’abitazione principale, la norma esige residenza e dimora nella stessa unità immobiliare sia del possessore sia dell’intero nucleo familiare.