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La riscossione coattiva degli oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo

23 FEBBRAIO 2021

Con la sentenza n. 484 del 15/1/2021 il Consiglio di Stato ha ribadito che il contenzioso riguardante la riscossione coattiva degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione non rientra nella giurisdizione tributaria, né in quella ordinaria, ma nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Per comprendere i termini della questione occorre evidenziare che dalla natura giuridica del prelievo dipendono rilevanti conseguenze, tra cui quella riguardante il giudice da adire in caso di contenzioso.