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Esonero dalla TARI per superfici produttive di rifiuti speciali: obbligo dichiarativo

19 MARZO 2021

L’esenzione dalla TARI per le superfici produttive di rifiuti speciali presuppone la presentazione di apposita dichiarazione, essendo irrilevante la produzione di perizie o altra documentazione. Lo ha chiarito la Cassazione con la decisione n. 5862 del 3/3/2021, respingendo il ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento relativo alla tassa rifiuti del 2013.

Nella fattispecie la società contestava l’omesso sgravio dovuto in ragione dell’attività svolta per la quale aveva provveduto allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali. Tuttavia il Comune eccepiva che la società non aveva inoltrato alcuna dichiarazione o informato l’amministrazione comunale circa la produzione di rifiuti speciali su parte della superficie al fine di ottenere l’esclusione del tributo sicché il tributo andava corrisposto sull’intera superficie.

La Cassazione respinge il ricorso della società evidenziando che incombe sull’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Infatti, pur operando il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.