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TIA 2: conferma della natura di corrispettivo

26 GIUGNO 2019

Continuano le pronunce della Cassazione (sentenza n.  sulla natura di corrispettivo della TIA 2. La natura privatistica della c.d. TIA 2, e dunque la sua portata innovativa e ontologicamente diversa rispetto alla precedente c.d. TIA 1, già desumibile dal tenore della norma istitutiva, è stata definitivamente confermata dall’art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, quale convertito, che ha previsto che «le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria», sicché, a fronte del chiaro disposto di tale norma, è evidente che, a seguito della sua emanazione, non è più dato neppure interrogarsi sulla natura di corrispettivo, e non di tributo, della c.d. TIA 2, e sulla conseguente sua assoggettabilità ad IVA (cfr. a pag. 9 dell’arresto del 2018 di cui sopra).