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Acconto Imu su misura, calibrato ai mesi di possesso fino a giugno

14 GIUGNO 2021

Con l’avvicinarsi del primo appuntamento annuale con l’Imu, il Mef fornisce ulteriori chiarimenti relativi all’applicazione dell’imposta municipale, attraverso alcune faq pubblicate sul proprio sito.

Acconto e saldo non sempre pari sono

La prima rata Imu, in scadenza il 16 giugno, e il saldo da versare a dicembre, devono essere calcolati separatamente tenendo conto dei mesi di possesso nel semestre di riferimento. In pratica non è esatto il diverso orientamento secondo cui è corretto dividere a metà l’importo complessivo relativo all’imposta dovuta per l’intero anno solare.

In caso di immobile acquistato il 1° giugno 2021, l’acconto, quindi, si legge nella faq, dovrà corrispondere a un mese di possesso (giugno) e non al 50% dell’imposta calcolata su 7 mesi (giugno-dicembre). Il chiarimento conferma quanto già detto con la circolare n. 1/2020 del dipartimento delle finanze nella quale si precisava che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762….”

La soluzione è sostenuta dal disposto dei commi 761 e 762 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, secondo cui l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso e il versamento dell’acconto è pari all’Imu dovuta per i primi sei mesi applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Obbligo di dichiarazione per le esenzioni da Covid-19

I contribuenti esonerati, nello scorso anno, dal pagamento del tributo in base alle misure connesse all’emergenza Covid-19, devono compilare la dichiarazione Imu 2021.

È la seconda delucidazione fornita con le nuove faq pubblicate sul sito del Mef. La dichiarazione va infatti presentata ogni volta che per effetto di modifiche cambiano i dati utili alla determinazione dell’imposta dovuta e in presenza di informazioni sconosciute al Comune e rilevanti per verificare il corretto pagamento del tributo, come accade appunto, per le esenzioni previste in relazione alla pandemia.

I soggetti interessati dovranno, a tal fine, presentare la dichiarazione barrando la casella “Esenzione” del modello.

L’adempimento non deve essere invece ripetuto al decadere delle agevolazioni connesse al Covid-19, perché trattandosi di misure temporanee, le amministrazioni locali sono a conoscenza del loro “scadere” senza che siano i cittadini a comunicarlo. Quest’ultima ipotesi non è applicabile dagli enti commerciali in quanto tenuti per legge alla presentazione annuale della suddetta dichiarazione.