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IMU leasing: imposta dovuta dalla data di risoluzione del contratto anche in caso di mancata riconsegna dell’immobile

23 AGOSTO 2021

Con la recente decisione n. 20977 del 22/07/2021, la Cassazione ha confermato il proprio orientamento in virtù del quale la società di leasing è tenuta a pagare l’IMU anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, segnando così l’ennesimo punto a favore dei Comuni dopo la posizione contraria assunta dalla stessa sezione tributaria con la sentenza n. 19166 del 17/7/2019 (che è ormai rimasta isolata).

La Cassazione dà atto che in ordine alla questione in oggetto sussistono due diversi orientamenti. Per il primo (Cass n. 6664/2020, n. 13793/19, n. 25249/19), ciò che rileva è il titolo (cioè il contratto stipulato) e non la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso ad essere rilevante, legittimando il primo la detenzione qualificata dell'utilizzatore. Soggetto passivo di tale tributo è pertanto la società di leasing dal momento della sottoscrizione del contratto sino alla sua cessazione, indipendentemente dalla riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore. Per un secondo orientamento (Cass. n. 19166/19), invece, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, per cui soggetto passivo IMU rimarrebbe l'utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing.