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L’impugnabilità del diniego di autotutela presuppone un interesse generale

1 OTTOBRE 2021

L’istanza di annullamento in autotutela impone al contribuente di evidenziare le ragioni di interesse generale a sostegno della stessa, che travalichino quelli individuali del richiedente e che non siano limitati al mero ripristino della legalità. E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 24652 del 14/9/2021, che fa un excursus della giurisprudenza intervenuta in materia di impugnabilità del diniego di annullamento in autotutela, a partire dalle sentenze n. 16778/2005 e n. 7388/2007 delle Sezioni Unite che hanno sancito l’impugnabilità del diniego di autotutela nonostante la mancata inclusione nell’elenco di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.