21 MARZO 2022
Non è possibile determinare le tariffe del canone unico patrimoniale facendo riferimento a criteri precedentemente individuati dall’ente con riferimento alla tariffa Cosap, tra cui il valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa. Lo ha stabilito il TAR Catania con la sentenza n. 702 dell’11/3/2022, che ha annullato parzialmente un regolamento comunale istitutivo del nuovo canone unico patrimoniale, censurando anche la parte della classificazione delle strade in tre categorie e la delibera di giunta con la quale è stata attribuita ad una Piazza il coefficiente 1,20 come zona di maggior pregio, senza lo svolgimento di alcuna preliminare istruttoria per fornire elementi di base a specifico supporto di una tale valutazione.