2 MAGGIO 2022
Non può usufruire dell’esonero dall’Imu la società agricola che effettua anche attività di acquisto, compravendita e permuta di immobili in generale, difettando il requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. E’ quanto affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 12639 del 20/4/2022, che ha accolto il ricorso del Comune ribaltando l’esito del giudizio di merito, riguardante l’IMU 2015.