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TARI: le attività industriali pagano la tassa sulle superfici che producono rifiuti urbani

1 GIUGNO 2022

Con la sentenza n. 2928 del 28 aprile 2022 il TAR Campania – Napoli ha affermato che le attività industriali sono tenute al pagamento della Tari, con riferimento alle superfici in cui si producono rifiuti urbani, respingendo il ricorso di una impresa che aveva impugnato le delibere regolamentari e tariffarie del 2021.

L’impresa sosteneva che il Comune non si era adeguato alla nuova normativa di cui al D.Lgs. 116/2020, sostenendo altresì la tesi “soggettivistica” del “produttore dei rifiuti” (imprenditore industriale), che andrebbe a ricomprendere rifiuti “industriali” e rifiuti “urbani” (unificando lo smaltimento per tutte le tipologie di rifiuti prodotti), con la conseguenza che l’intera superficie dell’attività sarebbe esente dalla TARI.

Il TAR Napoli respinge tale interpretazione, secondo cui tutti i rifiuti prodotto dall’attività industriale sarebbero “speciali”, ritenendo che la TARI vada comunque applicata alle superfici del compendio industriale produttive di rifiuti urbani (uffici, mense, spacci, ecc.).