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TARI: superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili pagano comunque la quota fissa

17 OTTOBRE 2022

Con la sentenza n. 25696 del 1/9/2022 la Cassazione ha affermato che le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili sono comunque soggette al pagamento della quota fissa della tassa rifiuti.

La Cassazione accoglie il ricorso della concessionaria comunale relativamente ad un avviso di accertamento TIA per le annualità dal 2007 al 2011, emesso a carico di una fabbrica di cosmetici e prodotti per la cura personale.

Il giudizio di merito si era concluso favorevolmente per l’impresa, per cui l’ente impositore propone ricorso in Cassazione eccependo plurime violazioni di legge con particolare riferimento all’art. 49 del d.lgs. n. 22/97 (TIA1) per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto l’esistenza di un legame inscindibile tra l’assoggettamento alla parte fissa della tariffa e la produzione di rifiuti.

Sul punto la Cassazione evidenzia che la quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.