News

Tributi speciali catastali: l’esenzione vale solo per l’ente territoriale

16 SETTEMBRE 2019

L’Agenzia delle Entrate con comunicazione del 2 settembre 2019 rende noto che:

Non può beneficiare dell’esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali e dalle imposte ipotecaria e catastale riservata a Regioni, Comuni e Province, l’Agenzia regionale che, subentrando agli ex Iacp, chiede aggiornamenti e volture catastali. A chiarirlo, l’Agenzia delle entrate con la  risposta n. 358/2019.
 Secondo l’istante, esenzioni a tutto campo

A chiedere i chiarimenti è l’agenzia regionale incaricata dalla Regione Puglia di gestire il patrimonio di edilizia pubblica popolare. Nel dettaglio, si tratta di un ente regionale di diritto pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica.

A monte della questione proposta nell’interpello è il cambio di denominazione degli ex Istituti autonomi case popolari trasformati in altrettante agenzie regionali responsabili per i relativi territori (articolo 6, legge regionale n. 22/2014). I nuovi organismi proseguono le attività e le funzioni degli enti che hanno sostituito.

In particolare, a seguito della modifica, la neonata agenzia che gestisce la zona di Brindisi deve aggiornare, con la sua denominazione, tutte le intestazioni catastali che fanno riferimento allo Iacp a cui è subentrata.

In riferimento alla vicenda descritta, l’istante chiede:

    se può usufruire dell’esenzione dal pagamento dei tributi speciali, prevista dall’articolo unico della legge n. 228/1954, per le pratiche catastali (come le volture, i tipi mappali e gli accatastamenti) riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica
    se possa essere applicata, sempre in relazione agli immobili di edilizia popolare, l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale prevista dall’articolo 32 del Dpr n. 601/1973, secondo cui “tutti gli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo IV della L. 865/71 sono esenti dalle imposte ipotecare e catastali”.

L’ente ritiene entrambe le agevolazioni accessibili.

Riguardo al primo quesito afferma infatti che agendo come strumento operativo della Regione, la sua attività può essere considerata svolta direttamente dall’ente territoriale, con conseguente accesso all’esenzione dai tributi speciali catastali prevista a favore di Regioni, Provincie, Comuni ed Enti di beneficenza.

Quanto al secondo punto, l’ente motiva il via libera al beneficio con un’interpretazione estensiva dell’agevolazione, affermando che con il termine generico di “imposte ipotecarie e catastali” il legislatore volesse intendere l’esenzione di tutti i tributi (compresi quelli speciali) connessi all’attività o ai servizi degli uffici catastali.
 L’Agenzia regionale non è la Regione

Dopo un dettagliato excursus sull’evoluzione normativa della materia, le Entrate citano, in via risolutiva, la circolare n. 2/2009 dell’Agenzia del territorio che, in sintesi, ammette l’esenzione prevista dalla legge n. 228/1954 a condizione che sia l’ente territoriale (Regione, Provincia o Comune), il soggetto obbligato all’adempimento (dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, presentazione di tipo mappale, eccetera) e sempreché non si tratti di tributo dovuto, per legge, dallo stesso ente.

Di conseguenza, visto che le nuove agenzie sono enti regionali di diritto pubblico non economici, che agiscono su delega di altri soggetti pubblici, non possono usufruire dell’esenzione dai tributi speciali catastali riservata a Regioni, Province e Comuni, né gli atti per i quali si chiede l’esenzione sono finalizzati allo sviluppo della costruzione di alloggi popolari, trattandosi di semplici domande di volture per aggiornamento delle intestazioni di proprietà.