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Riscossione: l’aggio per attività di riscossione copre il servizio nel suo complesso

16 GIUGNO 2023

L’Agente della riscossione non è  tenuto a dare prova delle singole attività effettivamente svolte e dei costi sostenuti in ogni procedimento.

È quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 10809 del 21 aprile 2023 con cui, in adesione ai propri precedenti in materia, ha accolto con rinvio il ricorso di Equitalia Centro Spa.
 
La questione oggetto della pronuncia origina dal ricorso proposto da una società avverso una cartella di pagamento notificatale a titolo di omesso versamento Iva, oltre sanzioni e interessi, che la Ctp di Firenze, per quanto ancora di rilievo nel giudizio di legittimità, accoglieva in punto di compensi dell’Agente della riscossione.
Equitalia Centro impugnava tale sentenza, ma la Ctr della Toscana respingeva l’appello confermando la decisione di primo grado.