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L’effetto fiscale delle nuove rendite catastali si produce dal 1° gennaio dell’anno successivo

16 OTTOBRE 2023

Effetto fiscale delle nuove rendite catastali: la Corte di Cassazione (Sez, Civile) è intervenuta sul tema con sentenza del 15 settembre 2023, n. 26680, respingendo il ricorso di un Comune con riferimento all’applicazione dell’art. 1, commi 336 e 337, della legge 311/2004.

L’Ente si era rivolto alla Suprema Corte sostenendo che non avrebbe senso assegnare efficacia alle nuove rendite a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data a cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e poi impedire che gli effetti fiscali delle modifiche, se intervenute dopo il quinquennio, possano essere oggetto di accertamento.
Opposto il parere della Corte di Cassazione, la quale afferma che l‘effetto fiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione del classamento, non può che prodursi dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta dell’Ente, ma tale deroga riguarda esclusivamente l’effetto fiscale delle nuove rendite catastali (vale a dire la decorrenza dell’obbligazione tributaria) e non la retroattività del potere di accertamento del Comune, di cui la norma non fa menzione, per cui la disciplina in oggetto non ha inciso sulle regole relative al termine decadenziale dell’azione accertatrice, che rimane regolata dall’art. 1, comma 161, del d.lgs. 296/2006, con la conseguenza che il Comune non è esonerato dal dovere di attivarsi entro i 5 anni previsti per l’accertamento.