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Contenzioso sul canone “antenne”: giurisdizione ordinaria

26 GENNAIO 2024

Con la sentenza n. 19916 del 29/12/2023 il TAR Lazio ha chiarito che la giurisdizione in materia di rideterminazione del canone dovuto per l’installazione delle antenne radiotelevisive spetta al giudice ordinario.


Il TAR afferma che la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Al riguardo viene richiamato l’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 (codice comunicazioni elettroniche) che vieta la corresponsione di ulteriori oneri oltre alla Tosap (o al Cosap).

L’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, ha sancito che quest’ultima previsione “si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.