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Ritardo nei pagamenti della P.A. in favore del contribuente non esclude le sanzioni

2 APRILE 2024

Il ritardo nei pagamenti relativi ai rimborsi delle prestazioni sanitarie erogate al pubblico da parte della pubblica amministrazione non esonera l’istituto sanitario dal pagamento delle sanzioni per omesso pagamento dell’Ici. E’ quanto affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 7628 del 21/03/2024 respingendo il ricorso dell’istituto sanitario il quale aveva invocato la causa di forza maggiore.

Sul tema la Cassazione evidenzia che la figura della “forza maggiore” è stata codificata dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 come “causa di non punibilità” del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l’infrazione di una norma tributaria. L’esimente è stata oggetto di un’attenta rielaborazione da parte della stessa Cassazione sulla scorta della giurisprudenza euro-unitaria, affermando in particolare che la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. E’ stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.