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CUP: impianti pubblicitari installati su aree private senza riduzione tariffaria

14 MAGGIO 2024

Con la sentenza n. 947 dell’8/5/2024 il TAR Veneto ha affermato che non contrasta con la legge 160/2019 la disciplina comunale sul canone unico patrimoniale che introduce coefficienti moltiplicatori della tariffa differenziati in base alla superficie e alla tipologia degli impianti pubblicitari, ritenendo peraltro legittima la mancata riduzione della tariffa in caso di impianti installati su aree private.

Nel caso della diffusione di messaggi pubblicitari, il bene pubblico di cui viene autorizzato un uso particolare ha, infatti, carattere immateriale e va fatto coincidere con il paesaggio, da intendersi come l’ambiente nella sua dimensione visiva.
In termini non dissimili si esprime la giurisprudenza di merito, secondo la quale «L’argomento delle ricorrenti a sostegno della ragionevolezza di un trattamento più favorevole per gli impianti che non presuppongono l’occupazione di suolo pubblico è già stato implicitamente fatto proprio dal provvedimento di istituzione delle tariffe, che ha appunto stabilito un canone inferiore per gli impianti installati su aree private. Peraltro, questo potere di articolazione delle tariffe si giustifica unicamente per quanto sopra esposto a proposito dell’estensione della potestà regolamentare, in quanto l’art. 1 comma 820 della legge 160/2019 si limita a escludere la doppia applicazione del canone, una volta per l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e una volta per la diffusione di messaggi pubblicitari» (in tal senso TAR Brescia n. 576 del 10/07/2023).