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IMU dovuta dagli stabilimenti balneari anche per strutture precarie e amovibili

23 MAGGIO 2024

Con la decisione n. 12638 dell’8/05/2024 la Cassazione ha affermato il principio di diritto in base al quale sono rilevanti, ai fini IMU, le strutture realizzate dal concessionario per offrire servizi balneari, anche se accertate come precarie ed amovibili, non incidendo, peraltro, la loro eventuale rimozione temporanea, per limitati periodi, sulla durata del possesso.

La Cassazione accoglie invece il ricorso del Comune, evidenziando che la rilevanza, a fini IMU, del possesso delle strutture precarie e rimovibili, già chiarita dalla Corte, comporta la indifferenza, ai fini tributari, della loro eventuale rimozione provvisoria. Seguendo il percorso già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione conferma che, in un’accezione tributaria, ai fini del possesso, quale presupposto ICI/IMU, ciò che conta è la possibilità di costruire e mantenere una struttura, sicché la eventuale rimozione provvisoria di una struttura precaria e amovibile, non escludendo la possibilità della sua ricollocazione, è irrilevante a differenza di una rimozione definitiva sfociata in una variazione catastale.