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La Cassazione spiega i requisiti dell’utilizzo indiretto ai fini dell’esenzione IMU

12 DICEMBRE 2024

Con l’ordinanza n. 30873 del 03.12.2024, la Corte di Cassazione definisce i concetti di collegamento “funzionale” e “strutturale”, alla cui presenza l’ art.7.co.1,lett.i) del D.Lgs. n.504/92, subordina l’esenzione dall’IMU nei casi di immobile concesso in comodato d’uso gratuito; la Suprema Corte stabilisce che il “collegamento funzionale” presuppone una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi, che colloca l’ente comodatario in una posizione ausiliaria (attraverso l’esercizio di attività accessorie o sussidiarie) rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, mentre il “collegamento strutturale” presuppone l’inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale, in modo che l’ente comodatario sia vincolato ad agire come longa manus dell’ente comodante .

 
Il giudice di legittimità, inoltre, si prodiga nell’indicazione esplicativa di una sommaria casistica: “…Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il comodante svolga un’attività didattica e l’immobile concesso in comodato sia utilizzato dal comodatario per lo svolgimento, sempre con modalità non commerciali, di altre attività didattiche o assistenziali ricomprese tra quelle agevolate e funzionali a quella didattica del concedente (attività di doposcuola, attività assistenziale diretta a particolari categorie di studenti, etc.). Si pensi, ancora, all’ipotesi in cui il concedente svolga attività sanitaria o assistenziale e l’immobile sia concesso in comodato al fine di garantire ospitalità ai familiari delle persone assistite o agli operatori sanitari. Si reputa, altresì, integrato il requisito del collegamento funzionale tra comodante e comodatario nell’ulteriore ipotesi in cui il primo detenga, in forza di norma statutaria, la facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione del secondo ente…”.