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Il diniego espresso all’istanza di rimborso non deve essere motivato

18 FEBBRAIO 2025

Con l’ordinanza n. 318 del 08/01/2025, la Cassazione ribadisce che il provvedimento espresso di rigetto emesso dall’Egli impositori, sull’istanza di rimborso proposta dal contribuente, non può in alcun modo rivestire la valenza, sia sul piano formale che su quello sostanziale, di un provvedimento impositivo. Ne consegue che, in tale caso, deve ritenersi sufficiente ed adeguata una motivazione del diniego di rimborso che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, anche limitandosi ad affermare l’insussistenza dei presupposti di legge per operare il rimborso richiesto.