
La cartella è impugnabile solo per vizi propri
13 MARZO 2025
Il 6 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un approfondimento sulla sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025 della Corte di Cassazione, che chiarisce un importante aspetto del contenzioso fiscale.
Secondo la Corte, se un contribuente non impugna tempestivamente un avviso di accertamento, non potrà successivamente contestare eventuali vizi di tale atto tramite l’impugnazione di una cartella esattoriale. Quest’ultima, infatti, potrà essere impugnata solo per vizi che la riguardano direttamente, e non per quelli dell’atto precedente.
La sentenza stabilisce così un principio di certezza e definitività degli atti amministrativi, ribadendo che l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento comporta la preclusione della possibilità di sollevare vizi successivamente. Tale orientamento potrà influenzare notevolmente la gestione delle controversie tributarie, con implicazioni per i contribuenti e per l’amministrazione fiscale.