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Nei casi di casella non valida o non attiva, la notifica si perfeziona al primo invio

19 MARZO 2025

Con l’ordinanza n. 3703 del 13/02/2025, la Cassazione ha stabilito che nei casi di notifica tramite pec ex art.60, D.P.R. 600/1973,ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, non è necessario tentare un secondo invio, decorsi 7 giorni dal primo, ma si può procedere direttamente con il deposito telematico e con l’invio della raccomandata informativa.

 
La pronuncia in commento trova piena applicazione anche con riguardo all’art.60-ter, D.P.R. 600/1973, disposizione che, a decorrere dal 30/04/2024, disciplina le notifiche tramite pec degli atti tributari e che, per quanto qui di interesse, ripropone la medesima procedura contenuta nella previgente disposizione(art.60, D.P.R. 600/1973), oggetto di esame da parte della Suprema Corte.