
Impianti pubblicitari su strade provinciali, il CUP si sdoppia
2 APRILE 2025
La recente sentenza della Corte d’appello di Ancona, sez.II del 26.02.2025, ha affrontato la questione della individuazione dei soggetti destinatari del CUP nella fattispecie di impianti pubblicitari installati su strade appartenenti al demanio della Provincia ed autorizzati con apposito provvedimento del l’Ente proprietario.
La conclusione, pienamente condivisibile, della Corte d’appello è, quindi, che “ Il Canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il Canone spettante al Comune si basano, dunque, su due presupposti autonomi e diversi; ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria; il principio dell’assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo e, quindi, solo nei confronti del Comune unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all’occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari.”.
Di talché, le occupazioni di suolo pubblico con impianti pubblicitari “ …su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati, sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, sono soggette sia al Canone Cup per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città Metropolitana, sia al Canone Cup per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione. “. Ne consegue che il soggetto occupante dovrà versare il canone con riferimento al messaggio pubblicitario al Comune e, nel contempo, dovrà versare il canone al proprietario della strada (ovverossia la Provincia o la città metropolitana) la cui determinazione dovrà essere commisurata, per la diffusione pubblicitaria, al disposto del co.825 e cioè in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa a elementi privi di carattere pubblicitario, mentre per l’occupazione, ai criteri del co. 824 dell’art.1 della L. n.160/2019.