
Alloggi sociali: esenzione dall’IMU solo in presenza di dimora e residenza dell’assegnatario
8 APRILE 2025
Con l’ordinanza n.6854 del 14/03/2025, la Cassazione statuisce che l’esclusione dall’IMU per gli alloggi sociali è subordinata alla concreta ed effettiva adibizione dell’alloggio ad abitazione principale dell’assegnatario.
In sostanza, per il Giudice di legittimità, l’ente per l’edilizia residenziale pubblica (ma lo stesso principio vale per il privato che svolge l’attività di housing sociale nonché per il Comune che possiede al di fuori del territorio comunale immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica) è esonerato dal pagamento dell’IMU a condizione che gli immobili siano assegnati e che l’assegnatario adibisca effettivamente l’alloggio a propria abitazione principale, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Per la Cassazione, peraltro, l’art.1,co.741, lett.c), n.3, L.160 del 27/12/2019, nel prevedere l’esonero dall’IMU per “…i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008 solo se adibiti ad abitazione principale”, non ha introdotto un nuovo ed ulteriore requisito di esenzione, rispetto a quanto previsto nella previgente normativa, ma ha solo confermato la necessità, ai fini dell’esonero dal tributo, della dimora e residenza dell’assegnatario.