16 APRILE 2025
Con l’ordinanza n. 9091 del 07/04/2025, la Corte di cassazione chiarisce che sebbene, in via generale, gli atti della riscossione coattiva non necessitano di una motivazione specifica, nei casi in cui detti atti rappresentano il primo atto portato a legale conoscenza del destinatario, invece, gli stessi devono essere motivati alla stregua di un atto propriamente impositivo.
In siffatte ipotesi, in applicazione del principio di diritto ribadito dalla Cassazione nella pronuncia in commento, è necessario che l’atto contenga una motivazione “rafforzata”, con la specifica indicazione dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa.