
Esonero dal contributo di costruzione, condizioni e divieto per gli impianti di trattamento rifiuti privati
19 MAGGIO 2025
Con la sentenza n. 2859 del 3 aprile 2025, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito ulteriormente l’ambito applicativo dell’esenzione dal contributo di costruzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. c), prima parte, del d.P.R. 380/2001.
Secondo i giudici, l’esenzione è riconoscibile solo se esiste un vincolo indissolubile tra l’opera e l’erogazione diretta del servizio pubblico, desumibile dalle caratteristiche oggettive dell’intervento. Non è sufficiente un semplice rapporto di strumentalità, né il fatto che l’opera possa divenire pubblica in futuro tramite convenzioni o concessioni.
In particolare, non rientra nell’esenzione un impianto di trattamento rifiuti privato, gestito da un soggetto con finalità lucrative, in quanto manca la contribuzione diretta e immediata all’erogazione del servizio pubblico.
Il principio si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato (sentenze n. 3556/2023, n. 5074/2021, n. 4/2020) e rafforza il ruolo degli uffici tributi comunali nel valutare con rigore la sussistenza dei presupposti per l’esenzione, evitando interpretazioni estensive non previste dalla norma.