
L’irreperibilità temporanea nella notifica degli atti tributari
16 GIUGNO 2025
Con la sentenza n. 15443 del 10 giugno 2025, la Corte di cassazione chiarisce l’ambito di applicazione della notifica nei casi di irreperibilità temporanea; in particolare, la Suprema Corte individua i casi in cui è possibile perfezionare la notifica ex art. 140 c.p.c. e gli adempimenti necessari per il corretto svolgimento della notifica in commento.
Quando è possibile ricorrere alla notifica ex art.140 c.p.c.
Il mancato rinvenimento nel comune di effettiva residenza del destinatario (proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui svolge la propria attività) e l’assenza di di uno dei consegnatari (ovvero dei soggetti legittimati a ricevere l’atto in luogo del destinatario) legittima sempre a notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il destinatario dell’atto – e che pertanto l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un’ipotesi di cd. irreperibilità temporanea – lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata.
Il corretto procedimento da seguire
Il messo notificatore/messo comunale deve depositare la copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggere l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e darne comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento.
Per il Giudice di legittimità, ai fini della validità della notifica, il compimento delle predette formalità, così come il verificarsi dei presupposti che legittimano il ricorso a tale modalità di notifica, deve risultare in maniera chiara dalla relata redatta dall’agente notificatore ai sensi dell’art. 148 c.p.c. che deve, quindi, contenere l’indicazione della temporanea assenza del destinatario e la non presenza delle persone legittimate per legge a ricevere l’atto.
La Cassazione ricorda, poi, che l’attività svolta dal messo notificatore/messo comunale è assistita da pubblica fede, con efficacia probatoria piena fino a querela di falso e non è contestabile se non nella forma della querela di falso.