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Legittima la riscossione coattiva nei confronti dell’ex socio per i debiti sociali

14 LUGLIO 2025

La riscossione dei tributi locali nei confronti delle società di persone non può prescindere dalla disciplina civilistica della responsabilità dei soci per i debiti sociali.

In tal senso si esprime la Cassazione con l’ordinanza n. 16878 del 23/06/2025, con la quale affronta il caso di un’intimazione di pagamento notificata dal soggetto riscossore nei confronti dell’ex socio di una Sas.
Nelle società di persone, la responsabilità dei soci per i debiti sociali, anche tributari, è illimitata e solidale e si protrae per tutta la durata del rapporto sociale, con la conseguenza che gli stessi sono tenuti a rispondere delle obbligazioni sociali maturate durante il periodo di durata della carica, anche se al momento della notifica degli atti impositivi hanno cessato di far parte della compagine sociale.
L’ente creditore, pertanto, è legittimato a notificare l’avviso di accertamento soltanto alla società e a procedere, poi, con la riscossione coattiva nei confronti dei soci o anche degli ex soci.
Questi ultimi, però, potranno impugnare gli atti della riscossione coattiva al fine di far valere la regola del beneficium excussionis ex art.2304 c.c., secondo la quale l’Ente impositore può procedere alla riscossione nei confronti dei soci (o ex soci) solo qualora provi che il patrimonio sociale non consente la soddisfazione anche solo parziale del credito tributario vantato.