Imposta di bollo, l’Agenzia chiarisce: esenzione per le comunicazioni obbligatorie sulla sicurezza sul lavoro
13 OTTOBRE 2025
Con la risposta a interpello n. 260 del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo relativo alle comunicazioni obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro trasmesse da una Pubblica Amministrazione.
L’Agenzia ha precisato che, in linea generale, le istanze presentate da una PA a un ente pubblico non economico non beneficiano dell’esenzione di cui all’art. 16 della Tabella allegata al Dpr 642/1972 quando sono dirette alla tenuta di pubblici registri o finalizzate al rilascio di certificati o provvedimenti amministrativi. In tali casi, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, della parte prima della Tariffa e dell’art. 8 dello stesso decreto, l’imposta grava sull’ente pubblico non economico.